La legge 240 lascia aperti molti vuoti che nessun regolamento attuativo è venuto a colmare. Resta del tutto incerto, stando al suo testo, il modo in cui alcuni processi fondamentali, che si sono svolti finora secondo modalità conosciute, potranno e /o dovranno essere svolti nel nuovo regime. Colmare razionalmente questi vuoti, innanzitutto concettualmente, e poi nell’esercizio dell’autonomia normativa, appare preliminare rispetto all’individuazione della più conveniente morfologia e delle nuove strutture e della più corretta definizione delle loro rispettive responsabilità e dei loro rispettivi compiti (...).
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